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Ordinanza Sindacale n. 22.26

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Applicazione misure di prevenzione rischio incendi boschivi in vista del periodo di massima pericolosità

Data:

15 Maggio 2026

Tempo di lettura:

Descrizione

ORDINA
1) Divieti
Durante il periodo di grave pericolosità di incendio, in tutte le aree del Comune a
rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata Legge n.353/2000 e/o
immediatamente ad esse adiacenti, con particolare riferimento dal 15/05/2026 al
31/10/2026, è tassativamente vietato:
- accendere fuochi di ogni genere;
- far brillare mine o usare esplosivi;
- la combustione di residui vegetali agricoli e forestali;
- usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
- usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali
autorizzati e non in contrasto con le PMPF ed altre norme vigenti), fornelli o
inceneritori che producano faville o brace;
- fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione
che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo
e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere,
nonché altri articoli pirotecnici;
- transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree
boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel
rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
I proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte,
Copia del documento originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è
validato e verificato, realizzata ai sensi dell'art. 23, c. 2bis del D.Lgs. 82/2005 CAD. Il presente atto è stato redatto
tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al
Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato.
Responsabile della conservazione dei dati:
Comune di Marineo (PA) - Ordinanza n. del - Pag. 4
i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i
proprietari di cascinali, fienili e fabbricati in genere destinati all'agricoltura, i
responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali
e commerciali, con annesse aree pertinenziali, dovranno provvedere ad effettuare i
relativi interventi di pulizia, a proprie cura e spese, dei terreni invasi da vegetazione,
mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo
per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla estirpazione
di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si
protendono sui cigli delle strade ed alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere
veicolo di incendio, mantenendo, per tutto il periodo estivo, le condizioni tali da non
accrescere il pericolo di incendi. I predetti interventi di pulizia dovranno comunque
essere effettuati entro e non oltre il 15 Maggio di ogni anno, con avvertenza che, in
caso di inosservanza, sarà facoltà di questo Comune, trascorso inutilmente il termine
suindicato, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, provvedere d'ufficio ed
in danno dei trasgressori, anche ricorrendo all'assistenza della Forza Pubblica.
In tutti i terreni deve essere approntata una fascia taglia fuoco non inferiore a mt. 15
secondo quanto previsto dal paragrafo 10.5 del Piano Regionale AIB agg. 2023-2025
aggiornato con D.P.Reg. del 24/03/2026.

2) Disposizioni per gli Enti di gestione di infrastrutture e servizi
Alle Società di gestione delle Ferrovie, ad ANAS, alle Società di gestione di servizi
idrici, alla Società Autostrade, alla Provincia e ai Consorzi di Bonifica, di coadiuvare
le strategie di prevenzione, provvedendo, lungo gli assi infrastrutturali di rispettiva
competenza (ivi compresi i tratturi), con particolare riguardo nei tratti di attraversamento
di aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo insistenti sul territorio comunale o in
prossimità di esse, alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione
di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale
infiammabile creando, di fatto, idonee fasce di protezione al fine di evitare che eventuali
incendi si propaghino alle aree circostanti o confinanti. Si precisa che all'interno delle
aree protette nazionali istituite ai sensi della L. 394/1991 e successive modificazioni e di
quelle regionali istituite ai sensi della L.R. 6 maggio 1981, n. 98, recante «Norme per
l'istituzione nella Regione siciliana di parchi e riserve naturali», e successive
modificazioni, si applica, ove esistente, la specifica normativa ovvero le disposizioni in
materia eventualmente adottate dall'Ente di gestione. I gestori delle strade suddette
dovranno effettuare anche le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante
potatura delle branche laterali e spalcatura, laddove questa tende a chiudere la sede
stradale al fine di consentire il transito dei mezzi antincendio.

3) Attività ad alto rischio esplosivo
Ai proprietari di attività commerciali insistenti o limitrofe alle aree rientranti nella
definizione di cui all'art. 2 della L. 353/2000, ad alto rischio esplosivo e/o di
infiammabilità (fabbriche di fuochi pirotecnici, depositi di carburanti, depositi/fabbriche
di prodotti chimici e plastici, ecc.), di comunicare al Comune l'ubicazione della propria
sede e di quelle periferiche, i riferimenti e recapiti del responsabile dell'attività e della
sicurezza (con reperibilità H24) e produrre copia del piano di emergenza antincendio
valido anche per le aree esterne. Il Comune provvederà a trasmettere tali dati al Servizio
Protezione Civile della Regione Siciliana onde consentire una migliore azione delle
attività della Sala Operativa Unificata Permanente. Lungo il perimetro delle aree a
contatto con aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo su cui insistono dette attività,
dovranno inoltre essere adottate dai destinatari del presente ordine, tutte le misure di
precauzione, compresa la realizzazione di apposite fasce di protezione nel rispetto delle
regole tecniche di prevenzione incendi e delle norme statali e regionali, al fine di
impedire l'innesco e la propagazione di eventuali incendi boschivi.

4) Fuochi pirotecnici e fiamme libere
Su tutto il territorio comunale, anche al di fuori delle aree a rischio di incendio
boschivo di cui all'art. 2 della richiamata L. 353/2000, il divieto di esercire attività
pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di
carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli
pirotecnici.
Il Sindaco potrà autorizzare attività pirotecniche, compresa quella riferita
all'utilizzo di mongolfiere di carta (meglio note come lanterne volanti), nelle aree non a
rischio di incendio boschivo, a condizione che sia richiesta e verificata preventivamente
la documentazione attestante la dotazione, a cura dell'Azienda, di mezzi e di squadre
antincendio idonee a presidiare l'area interessata dai fuochi e dal lancio di mongolfiere di
carta per tutta la durata dell'attività, ed in grado di controllare ed estinguere
nell'immediato l'eventuale innesco e propagazione di incendi.
Il Sindaco, inoltre, prima dell'inizio dell'attività pirotecnica, verificherà sul posto,
a mezzo della Polizia municipale, l'effettiva presenza delle squadre, dei mezzi e dei
presidi antincendio indicati nella documentazione presentata dal pirotecnico. Ove tali
presidi siano inadeguati o insufficienti ovvero, in condizioni di vento e temperatura tali
da aumentare il
rischio di propagazione di eventuali incendi, il Sindaco sospenderà ovvero annullerà
l'attività pirotecnica.

5) Obbligo di realizzazione delle fasce protettive
Ai proprietari, agli affittuari e ai conduttori dei campi a coltura cerealicola e
foraggera, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, devono
prontamente e contestualmente realizzare perimetralmente e all'interno alla superficie
coltivata una precisa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una
larghezza continua e costante di almeno 15 metri e, comunque, tale da assicurare che il
fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.
La fascia protettiva, a prescindere dalle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio,
deve essere comunque realizzata entro il 15 giugno di ogni anno.

6) Divieti per la bruciatura delle stoppie e dei residui vegetali
Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo di campi a coltura
cerealicola o foraggiera il divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della
vegetazione presente al termine di colture cerealicole e foraggere, nonché dei residui
vegetali agricoli e forestali su tutto il territorio comunale nel periodo di validità del
provvedimento regionale di definizione del periodo di massima pericolosità;

7) Divieto di bruciatura della vegetazione spontanea su terreni incolti e a riposo e loro
gestione-pulizia e bonifica
Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti, in
stato di abbandono o a riposo, insistenti sul territorio comunale, il divieto assoluto di
bruciare la vegetazione spontanea. Questi ultimi hanno, inoltre, l'obbligo entro il 15
giugno di ogni anno di realizzare, fasce protettive o precise di larghezza non inferiore a
10 metri [lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in
modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle
aree circostanti e/o confinanti. Inoltre di provvedere, urgentemente a proprie spese, alla
relativa pulizia e bonifica, curando il trasporto ed il conferimento in discariche
autorizzate dei materiali rimossi;

PRESCRIZIONI GENERALI ED ATTIVITÀ DI PREVENZIONE

8) Aree boscate
Ai proprietari, affittuari e conduttori, agli Enti pubblici e privati titolari della
gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di eseguire il ripristino e la ripulitura
dei viali parafuoco, in particolare lungo il confine con piste forestali, strade, autostrade,
ferrovie, terreni seminativi, pascoli, incolti e cespugliati.
I proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti
con insediamenti residenziali, turistici o produttivi e con colture cerealicole o di altro
tipo, devono provvedere a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia
protettiva nella loro proprietà, larga almeno quindici metri, libera da specie erbacee, rovi
e necromassa. In caso di grave incuria dell’ambiente e del territorio sono effettuate anche
spalcature e/o potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo
la fascia perimetrale del bosco, secondo la pianificazione forestale regionale.
Le suddette attività di prevenzione sono assoggettate ai procedimenti, anche
semplificati, secondo le norme statali e regionali vigenti.

9) Attività turistiche e recettive
Ai proprietari, ai gestori ed ai conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri
residenziali, alberghi e strutture ricettive insistenti su aree urbane o rurali esposte al
contatto con possibili fronti di fuoco, di mantenere in efficienza le fasce di protezione e le
altre aree del proprio insediamento, secondo quanto disposto dalle regole tecniche di
prevenzione incendi e dalle norme regionali.
Gli stessi dovranno essere dotati di piani di evacuazione con l’individuazione dei
punti di raccolta che dovranno essere mantenuti costantemente liberi e accessibili ed
adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di
sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità. Gli stessi avranno cura di verificare
che le procedure di emergenza adottate siano in linea con quanto riportato nel piano
comunale di emergenza di protezione civile.

VIGILANZA E SANZIONI

10) Vigilanza
Gli Organi di Polizia sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di
appartenenza, la Polizia Locale nonché tutti gli Enti territoriali preposti, sono incaricati di
vigilare sulla stretta osservanza della presente Ordinanza, oltre che di tutte le Leggi e
Regolamenti in materia di incendi boschivi e di interfaccia perseguendo i trasgressori a
termini di Legge.

11) Sanzioni
La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti sopra indicati, comporterà
l'applicazione delle sanzioni già previste dalla legislazione vigente, ivi incluse le sanzioni
penali, previste dalle normative statali sulle materie disciplinate dalla presente ordinanza.
Ogni altra violazione alle disposizioni della presente Ordinanza, relativamente al
mancato rispetto dell'esecuzione degli interventi preventivi, per cui non sia già prevista
una specifica sanzione, è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di 25 euro
ad un massimo di 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

12) Norme applicabili
Per quanto non disposto con la presente Ordinanza si rinvia a quanto disposto con
provvedimento regionale di dichiarazione del periodo di massima pericolosità per il
rischio da incendi boschivi emanato ai sensi della legge regionale 16/1996 e 14/2006.

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Ultimo aggiornamento: 15/05/2026, 14:13

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